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Proposta di modifica n. 30.86 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        Â«5-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

        5-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

        Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».