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Articolo aggiuntivo n. 36.0.19 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Credito d'imposta sui canoni di locazione per botteghe ed esercizi commerciali nelle città d'arte)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle città d'arte è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta fino al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2021, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

        2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alle attività svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

            a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

            b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

        3. La quantificazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo avviene tramite decreta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.».

        Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».