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Proposta di modifica n. 4.36 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) ai commi 4 e 6, le parole: «fino a 5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 euro», e le parole: «fino a 30.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro».

        Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 107 milioni di euro per l'anno 2021, 21,72 milioni di euro per l'anno 2022, 6,58 milioni di euro per l'anno 2023, 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 326,8 milioni di euro per l'anno 2021, 39,42 milioni di euro per l'anno 2022, 19,92 milioni di euro per l'anno 2023, 8,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,56 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.