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Articolo aggiuntivo n. 10.0.3 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

        1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per l'effetto le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».