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Articolo aggiuntivo n. 38.0.11 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei centri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

        b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

        c) L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».