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Articolo aggiuntivo n. 24.0.10 (testo 3) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)

        1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCov-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave».