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Articolo aggiuntivo n. 30.0.13 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

        1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: ''Per l'anno 2020'' sono sostituite dalle parole: ''Per gli anni 2020 e 2021'' e al secondo periodo le parole: ''Per il medesimo anno'' sono sostituite dalle parole: ''Per i medesimi anni''.

        2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

        3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

        4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

        5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

        6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: ''all'esercizio finanziario 2020'' sono sostituite dalle parole: ''agli esercizi finanziari 2020 e 2021''».