presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Paola BOLDRINI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in ostetricia)
1. Al fine di realizzare e rafforzare l'integrazione tra territorio e ospedali e contribuire al potenziamento del sistema delle cure primarie territoriali all'interno dell'area materno-infantile e della prevenzione, prevenire gli accessi impropri alle strutture ospedaliere e far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in ostetricia è aumentato a 2.000.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.
3. 11 Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPO, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente nelle sedi formative universitarie, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale convenzionate sia per l'ambito ospedaliero sia per l'ambito dei distretti sociosanitari.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».