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Proposta di modifica n. 5.17 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 12, prima della lettera a), premettere la seguente:

            Â«0a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''turistico-ricettive'' aggiungere: ''e termali''. Al medesimo comma, le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.