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Articolo aggiuntivo n. 20.0.3 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/11/18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa)

        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita con la seguente: ''Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi'';

            b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''L'autorità governativa assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, potrà assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita Banca d'Italia, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale''».