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Proposta di modifica n. 2.1-bis al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Â«Art. 2. - (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) - 1. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E ''Comuni con vocazione montana'' ed H ''Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica'' appartenenti a comprensori sciistici.

        2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

            a) una quota non inferiore al 70 per cento ai comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

            b) una quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;

            c) una quota pari a 8 milioni di curo, esclusa dal criterio di riparto di cui al comma 1, in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data, ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020-2021 e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera c), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».