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Articolo aggiuntivo n. 22.0.55 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga del trattenimento in servigio di magistrati)

        1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».