presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Andrea MARCUCCI (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 10/05/21
"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo periodo la parola: ''esclusivamente'' è soppressa;
b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: ''I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';
c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: ''del decreto-legge n. 83 del 2014'' aggiungere le seguenti: ''e il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea'';
d) al comma 1, dopo le parole: ''le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014'' inserire le seguenti: ''come modificato dal comma 1-bis'';
e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio-2018'' e le parole: ''fino ad un massimo di 200.000 euro'' sono eliminate.
b) al comma 2; le parole: ''e di incremento dell'efficienza'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';
f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020''».
2. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».