Proposta di modifica n. 6.34 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

        Â«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

        6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

        7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

            a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

            b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».