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Articolo aggiuntivo n. 6.0.53 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole ''esistenti alla data del 1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti alla data del 1º gennaio 2018'';

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        ''Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19«, e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro'';

            c) al comma 2, le parole: ''e di incremento dell'efficienza energetica'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di incremento dell'efficienza energetica'';

            d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        ''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.'';

            e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

        ''5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.''».