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Proposta di modifica n. 5.57 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

        Â«22-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        ''4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al venti per cento del valore alternativo:

            a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;

            b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020''.

        22-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».