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Articolo aggiuntivo n. 23.0.4 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 110)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali per far fronte agli adempimenti relativi al c.d. Superbonus)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

        ''69. Al fine di consentire ai Comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 3o milioni di euro per l'anno 2021.

        69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''.

        2. Le eventuali domande già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma i del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'Interno.

        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

            a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

            b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».