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Articolo aggiuntivo n. 39.0.41 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

        1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

        2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

        3. All'onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente articolo.

        4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 par.3 TFUE».