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Articolo aggiuntivo n. 37.0.25 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 37.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: ''Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento''.

        2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.