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Articolo aggiuntivo n. 19.0.35 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 13o)

        1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma i, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.'';

            b) al comma 3, dopo le parole: ''l'anno 2019'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché per gli anni 2020, 2021 e 2022''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».