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Proposta di modifica n. 36.11 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        Â«4-bis. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.»