presentato il 10/05/2021 in V Bilancio del Senato da Pasqua L'ABBATE (M5S) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 113)
testo emendamento del 10/05/21
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 30 -bis.
(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)
1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 645 è sostituito dal seguente:
''645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.'';
b) il comma 649 è sostituito dal seguente:
''649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.'';
e) il comma 662 è sostituito dal seguente:
''662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.''.».