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Articolo aggiuntivo n. 1.0.45 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 226)

testo emendamento del 10/05/21

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9 è soppresso.

        2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 2, le parole: '', nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche,'' sono soppresse».

        3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».

        Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».