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Articolo aggiuntivo n. 30.0.33 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

        1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

        2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

        3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivani dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».