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Articolo aggiuntivo n. 1.0.36 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 109)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

        1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo i, con ricavi o compensi non superiori a i milione di euro, è riconosciuto altresì un credito di imposta per il canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di maggio e giugno 2021 nella misura del 40 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

        2. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

        4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».