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Articolo aggiuntivo n. 6.0.166 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

        1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori'';

            b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

        ''10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera f) la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

        10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera f) sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili''».