presentato il 22/11/2018 in VI Finanze e tesoro del Senato da Alberto BAGNAI (Lega) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 22/11/18
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Sistemi di tutela istituzionale)
1. Al fine di tutelare la solidità del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, recante ''Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia'', sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fatto salvo quanto previsto all'articolo 37-bis, comma 1-bis.»;
b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 113(7) del Regolamento (UE) n. 575/2013.''.»