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Articolo aggiuntivo n. 23.0.3 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

            1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

        4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

        5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».