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Articolo aggiuntivo n. 40.0.11 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 287)

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 40-bis

(Ulteriori disposizioni urgenti)

        1. Al fine di incentivare un efficace ed efficiente sviluppo dei piani di intervento di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'esecuzione delle opere di riqualificazione energetica e sismica degli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per tutti gli interventi effettuati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»