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Proposta di modifica n. 30.13 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, lettera a), le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

            2) al comma 1, lettera c), le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021»;

            3) il comma 2, è sostituito dal seguente:

        Â«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

            a) quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;

            b) quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».