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Articolo aggiuntivo n. 5.0.23 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

        1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

        2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».