Articolo aggiuntivo n. 6.0.200 (testo 3) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)

        1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

        3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».