Proposta di modifica n. 8.30 (testo 2) al ddl S.2144
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro ai quali siano stati integralmente autorizzati i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".