Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2-bis.0301 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 2-bis.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 31/07/18

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Misure premiali per la rimozione delle discriminazioni salariali).

  1. Al fine di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di rimuovere il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i dipendenti e sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione iniziale pari a circa a 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
  3. Ai fini di cui al comma 2 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006: a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro; b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità; c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.
  4. All'onere derivante da quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, pari a 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 5.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 10 milioni di euro a decorrere dal lo gennaio 2019.