Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 30.263 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        Â«11-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di compensare i maggiori oneri a carico dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il finanziamento dell'incremento dei permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e il riparto tra i comuni interessati.».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parola: «550» con la seguente: «540».