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Articolo aggiuntivo n. 12.0.3 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per interventi di sostegno economico straordinario)

        1. In considerazione della situazione emergenziale, al fine di prevenire la povertà abitativa e le condizioni di aumento della povertà, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato Fondo per interventi di sostegno economico straordinario, con una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere gli ambiti territoriali sociali negli interventi emergenziali e i singoli nuclei familiari che non accedono ad altre misure nazionali o locali di contrasto alla povertà.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

        3. Sono prioritari gli interventi finalizzati a:

            a) erogazione di un contributo una tantum a copertura di non più di 6 mensilità di canoni di locazione o rate di mutuo per la abitazione di residenza per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021;

            b) erogazione di un contributo pari alla metà delle spese sostenute per il cambiamento di abitazione a fronte di comprovate esigenze economiche o di tutela della salute o per far fronte ad altre spese urgenti non prevedibili legate a necessità educative o di salute dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».