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Articolo aggiuntivo n. 6.0.71 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione seconda rata imposta municipale propria)

        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

        2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599, dell'articolo t, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile:

            a) siano legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

            b) siano interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

            c) appartengano allo stesso gruppo.

        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».