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Articolo aggiuntivo n. 19.0.26 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni contributive zone particolarmente svantaggiate)

        1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35o milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».