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Proposta di modifica n. 1.130 al ddl S.2144 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 81)

testo emendamento del 10/05/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.»;

            b) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».