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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl S.2191 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/05/21

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. I Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione dei dati epidemiologici in loro possesso, possono decidere in merito all'individuazione delle diverse zone di rischio su base provinciale, al fine di evitare l'inutile aggravamento della crisi economica in territori in cui non si registra una situazione sanitaria preoccupante, disponendo l'istituzione di zone gialle o bianche nelle province nelle quali si registrano i corrispondenti dai di contagio.»