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Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 (testo 2) al ddl S.1196

testo emendamento del 04/05/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, candidati ad elezioni amministrative, possono richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita, per un numero di giorni non superiore a tre, dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici.

        2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, nonché quelle derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.»

        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative».