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Articolo aggiuntivo n. 8.0.5 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 04/05/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

        1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».