presentato il 04/05/2021 in Assemblea del Senato da Salvatore MARGIOTTA (PD)
testo emendamento del 04/05/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)
1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;
b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;
c) garanzia di personalità , eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.
3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.
4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».