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Proposta di modifica n. 10.7 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 04/05/21

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

        b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;

        c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».