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Proposta di modifica n. 10.64 al ddl S.2167 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 04/05/21

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

         «11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

         11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».