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Articolo aggiuntivo n. 2.0.4 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

      Â«Articolo 2-bis.
(Proroghe per l'emergenza COVID-19 in materia di abilitazioni alla guida)

            1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
           2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.

        3. Gli attestati di frequenza, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, rilasciati nell'anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».