Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2.0.34 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

        1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta.»

        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.