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Articolo aggiuntivo n. 2.0.12 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Svolgimento degli esami di guida nelle zone c.d. "rosse")

        1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e autodeterminazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l'ottenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendentemente dall'eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle autoscuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento degli esami stessi».