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Articolo aggiuntivo n. 2.0.50 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

 Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

            1.   Al fine di semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per le infrastrutture ad idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, le procedure di approvazione dei progetti in materia di antincendio da parte delle competenti autorità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna attraversate dal Corridoio del Brennero  si effettuano secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 23 ottobre 2018 o, in deroga a questo, con le procedure di cui alla nuova norma tecnica "ISO 19880-1:2020 Gaseous hydrogen Fuelling stations".

        2.   Per una fase pilota di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia  dalle spese per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia) del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:

        a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle Province autonome e regioni attraversate dal Corridoio;

        b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione che direttamente dall'impianto di produzione di energia rinnovabile;

        c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 10 MW;

        d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che contiene le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica.

            3. Aumenti di potenza elettrica complessiva di impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili, anche già in esercizio in data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esentati in analogia all'art. 2, fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale di potenza complessiva dell'impianto di 10 MW.

        4. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

        5. L'esenzione di cui ai commi 2, 3 e 4 è concessa fino al raggiungimento di 200 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

        6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 si applicano anche agli impianti fino a 10 MW di assorbimento massimale già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 2 a 6 ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

        8. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle Provincie autonome e delle Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 6, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.

        9.  Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraversate dal Corridoio del Brennero sono autorizzate ad incrementare l'esenzione sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete di cui ai commi 2, 3 e 4 per impianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 fino alla misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli impianti e stabilendone le modalità attuative.

        10.  L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti e la gestione delle esenzioni di cui ai commi 2 a 6"».