Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.0.6 al ddl S.2168 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 20/04/21

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova)

        1. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio."